Con l’emanazione della Legge 289 del 27/12/2002 art. 18, in vigore dal 31/12/02 consentita per i veicoli storici e d’epoca, in deroga alla normativa vigente, la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%.
Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale.
La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originali dei veicoli.
Reiscrizione veicoli storici
OGGETTO: Art. 18, comma 1 – L. 289/2002. Disposizioni in materia di reiscrizione dei veicoli storici. Come noto l’art. 18, comma I, della Legge 289/2002 (L- Finanziaria 2003), prevede per i veicoli d’interesse storico e collezionistico radiati d’ufficio (individuati ora dall’articolo 60 del nuovo Codice della Strada, ciò iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), la possibilità di reiscrizione al PRA, conservando, in deroga alla normativa vigente, targhe e documenti originari del veicolo previa attestazione del pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50% (con una retroattività triennale a decorrere dall’anno precedente a quello in cui si chiede la reiscrizione)
Nel prosieguo si illustrano gli aspetti connessi alle tasse automobilistiche e alla presentazione delle formalità al P.R.A.
Tassa auto
Atteso che i titolari del tributo (Regioni, Province Autonome, Ministero dell’Economia e delle Finanze), non hanno ancora comunicato a questo Ente se la tassa debba essere calcolata in misura piena o forfettaria, saranno ovviamente accolte le formalità corredate da copia dell’attestazione di pagamento delle tasse in misura piena e maggiorate del 50%. Il pagamento in misura forfettaria, comunque maggiorato del 50%, sarà accettato solo se corredato da parere conforme espresso dal titolare del tributo e prodotto dalla parte.
In caso di successive comunicazioni delle suddette Amministrazioni che autorizzino il pagamento in misura forfettaria, la parte potrà ovviamente, richiedere il rimborso delle differenze qualora abbia corrisposto la tassa in misura piena. Oltre al pagamento di un triennio delle tasse arretrate, in conseguenza della reiscrizione al PRA, viene riattivato il ruolo tasse e per il veicolo si ripristina l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica o di circolazione dal periodo in corso alla data della richiesta. Non sono più valide le attestazioni di esenzioni per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in favore di veicoli storici specificatamente individuati.
Formalità P.R.A.
Ai fini dell’art. 18 citato, premesso che la reiscrizione al P.R.A. del veicolo radiato dovrà precedere l’annotazione nei registri D.T.T. (si informa che il D.T.T. prevede il collaudo del veicolo dopo la reiscrizione al P.R.A.), è indispensabile che il cittadino sia in possesso di targhe e carta di circolazione in originale; in assenza di tali requisiti il veicolo deve essere reimmatricolato, con cambio della targa, come asserito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposita nota. Come condizione indispensabile per richiedere la reiscrizione dovranno essere esibiti agli Uffici del PRA copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate, come sopra indicato, copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri indicati dal citato art. 60 del Nuovo Codice della Strada, nonché la carta di circolazione ed il foglio complementare originari, di ognuno dei quali dovranno essere trattenute agli atti due copie conformi. Qualora il foglio complementare ( o l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato) non sia disponibile dovrà essere prodotta denuncia agli organi di polizia di smarrimento, furto o distruzione (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia). Per l’indubbio valore storico consentito, in virtù della previsione normativa, che la parte trattenga il foglio complementare, copia del quale verrà inserita nel fascicolo insieme alla dichiarazione sostitutiva allegata. Con la reiscrizione ex art. 18, comma I, L. 289/2002 sarà rilasciato come di consueto, il C.d.P. necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo nel PRA automatizzato; si rammenta che qualora fosse successivamente presentato un foglio complementare storico per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA, ovviamente non si potrà dar corso alla formalità.
Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, considerato che non interessano le vicende giuridiche del veicolo antecedenti la reiscrizione, in quanto lo stesso risulta radiato dal PRA, possono verificarsi le seguenti alternative.
A) Reiscrizione a nome dell’intestatario precedente: Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da facsimile n.1 allegato) redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio in duplice originale e in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa.
B) Reiscrizione a nome dell’acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore: occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art. 2657 c. c.. Nella scheda allegata si indicano le modalità operative in ASPRA cui attenersi per effettuare le formalità in argomento (che vanno presentate obbligatoriamente nel PRA di competenza individuato in base alla residenza di colui che oggi si intesta il veicolo). Si prega di dare attuazione alle sopraccitate disposizioni e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento relativo agli aspetti normativi, che potrà essere richiesto alla D.ssa Carla Carrera, Dirigente dell’Ufficio Normativa e Contratti, o in sua assenza al Dr. Strinati; per gli aspetti organizzativi gestionali per i quali a disposizione il dr. Giorgio Brandi, Dirigente dell’Unità di Gestione dei Servizi PRA, o in sua assenza la D.ssa Caracciolo e per le tasse automobilistiche, per le quali il riferimento il Dr. Moretto, Dirigente dell’Unità di Gestione dei Servizi Tributari, o in sua assenza il Sig. Romersi, ai consueti numeri telefonici. Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.
Fabio CALIFANO
Dirigente Generale dei servizi delegati ACI